Art. 7 – (Il Direttore)
1. Il Direttore dell’ISRI ha la rappresentanza legale e istituzionale dell’ente e dura in carica sei anni con la possibilità di essere confermato una sola volta. È responsabile del perseguimento dei fini dell’istituto secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. L’incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.
2. Il Direttore, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 (come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108), è nominato dal Ministro della cultura fra professori universitari di prima fascia in materie storiche o nelle discipline affini ovvero tra gli studiosi di riconosciuta fama nelle medesime materie o nelle discipline affini. A tal fine, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti.
3. Ai fini di cui al comma 2 è predisposta una terna di nominativi da parte di una Commissione di tre componenti nominata dal Ministro della cultura di cui fanno parte professori universitari di prima fascia in materie storiche o nelle discipline affini ovvero studiosi di riconosciuta fama nelle medesime materie o nelle discipline affini.
4. Il Direttore:
a. coordina e sovraintende a tutte le attività dell’Istituto, di cui promuove le relative iniziative, adotta gli atti amministrativi di competenza, anche in riferimento al trattamento economico del personale dipendente;
b. dirige la “Rassegna Storica del Risorgimento”, il Museo del Risorgimento e la Scuola storica del Risorgimento e assicura, di concerto con il Ministero vigilante, il raccordo tra le attività dell’Istituto e l’attività scientifica e di ricerca del Museo centrale del Risorgimento;
c. presiede il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, di cui convoca le adunanze e assicura l’esecuzione delle deliberazioni;
d. garantisce l’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
e. ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, esercita l’azione disciplinare nei confronti del personale dipendente dall’istituto e applica, nel rispetto del principio del giusto procedimento e delle norme di legge le previste sanzioni disciplinari, debitamente motivate;
f. nomina un membro del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica nell’incarico di Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo e al quale può delegare specifiche funzioni, e può conferire altri incarichi ai singoli consiglieri;
g. è membro di diritto del Consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale;
h. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.